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D.P.C.M. 20/12/2001

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 DICEMBRE 2001

(GU n. 48 del 26-2-2002)

Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il Ministro dell'Interno

- Visto l'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

- Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile" che, all'art. 3, apportando modificazioni alla predetta Legge n. 353/2000, ha disposto che tutti i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha contestualmente soppresso l'Agenzia di protezione civile;

- Considerato che il Consiglio dei Ministri si è pronunciato, in via preliminare, in data 16 luglio 2001;

-Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 19 luglio 2001, repertorio atti 484/CU del 19 luglio 2001;

- Preso atto che la Conferenza unificata ha anche proposto l'istituzione di un gruppo di lavoro, cui affidare il compito di approfondire il tema dei requisiti minimi psico-attitudinali ed i dispositivi di protezione individuale relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi e che il relativo provvedimento è attualmente in corso di elaborazione;

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001;

- Ritenuto necessario emanare le linee guida di cui alla predetta Legge n. 353/2000, adeguando il testo alle modificazioni introdotte con il Decreto- Legge n. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 401/2001, relativamente alla soppressione dell'Agenzia di protezione civile; Emana le seguenti linee guida di cui all'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Premessa. La nuova Legge-quadro in materia di incendi boschivi (Legge n. 353/2000) nasce dalla diffusa convinzione che l'approccio più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo (bene insostituibile per la qualità dalla vita) sia quello di promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione, anzichè privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 353/2000 hanno lo scopo di indirizzare verso una costante e radicale riduzione delle cause d'innesco d'incendio, utilizzando sia i sistemi di previsione per localizzare e studiare le caratteristiche del pericolo sia iniziative di prevenzione per realizzare un'organica gestione degli interventi e delle azioni mirate a mitigare le conseguenze degli incendi. L'informazione alla popolazione sull'importanza di mantenere il bosco e le sue funzioni, l'addestramento e la formazione del personale addetto, così come gli eventuali incentivi elargiti in termini proporzionali alla riduzione delle superfici bruciate rispetto agli anni precedenti concorreranno a rendere più efficaci le azioni di salvaguardia. Il modello organizzativo che si delinea - anche tecnologicamente avanzato in virtù dell'utilizzo di tecniche di rilevamento da piattaforma satellitare, di applicazioni GIS e di software per la simulazione del comportamento del fuoco -deve prevedere altresì un'azione di coordinamento tra le varie realtà interessate (amministrazioni centrali, regioni, province, comuni, comunità montane, volontariato) affinchè l'azione di contrasto agli incendi risponda ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Le sinergie da attivare tra il centro di comando e controllo regionale e quello locale devono risultare chiare e codificate. Le regioni promuovono, nelle forme ritenute più opportune (Conferenza dei servizi, ecc.), apposite riunioni di coordinamento con gli enti locali allo scopo di informare e di discutere sulle problematiche locali nonchè di definire gli interventi di pianificazione indicando gli obiettivi prioritari da difendere. La programmazione e la pianificazione delle attività, in questo nuovo contesto normativo, devono perseguire l'obiettivo della riduzione delle superfici boscate percorse dal fuoco: ciò, tra l'altro, comporta la possibilità di acquisire quote di incentivi messe a disposizione dallo Stato proprio allo scopo di promuovere il processo di riorganizzazione incentrato sullo spostamento delle risorse economiche e umane dalle attività di emergenza verso quelle di prevenzione e di controllo del territorio. Un'accurata e costante attività di manutenzione dei boschi, delle scarpate stradali e ferroviarie, da effettuare nei periodi a basso pericolo utilizzando eventualmente anche le risorse lavorative degli enti locali e le organizzazioni di volontariato, garantirebbero sia la riduzione delle cause d'innesco d'incendio sia il contenimento dei danni prodotti dagli incendi. Le medesime unità, invece, nei periodi a maggior pericolo potrebbero essere impiegate nelle attività di controllo e vigilanza del territorio organizzando squadre con compiti di pattugliamento, avvistamento anche con mezzi aerei Leggeri, allarme e primo intervento che assicurerebbero quell'azione tempestiva (nella prima mezz'ora) sul fuoco indispensabile a contenere la propagazione delle fiamme. I risultati dell'applicazione di questo modello organizzativo dipendono anche dal livello culturale ed economico del locale contesto sociale che opportunamente informato e formato potrà creare le condizioni necessarie per rispettare le limitazioni e i divieti posti nell'uso del territorio. Le linee guida per la predisposizione dei piani sono elaborate per suggerire un'architettura generale del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" che le singole regioni dovranno redigere adattandola alle proprie specifiche strutturazioni operative e realtà territoriali, affinchè le finalità della normativa in questione possano essere raggiunte in tempi brevi con il massimo dei risultati. Per "regioni" si intendono quelle a statuto ordinario e speciale nonchè le province autonome; inoltre, per Corpo forestale dello Stato si deve intendere, per le regioni e province autonome, i rispettivi Corpi forestali. Le regioni a statuto autonomo e le province autonome potranno utilizzare i più ampi margini operativi, organizzativi e di programmazione consentiti dagli statuti di autonomia. Le presenti linee guida esprimono altresì indirizzi e suggerimenti per la redazione e l'attuazione (per quanto attiene al rischio incendi boschivi) dei programmi regionali e provinciali di previsione e prevenzione nonchè dei piani provinciali e comunali e/o intercomunali di protezione civile e di emergenza. Le regioni sottopongono a revisione annuale il piano per aggiornare le parti suscettibili di modifiche e/o integrazioni. Le linee guida potranno essere modificate o aggiornate, sentita la Conferenza unificata, alla luce dei risultati concreti conseguiti nell'applicazione della Legge n. 353/2000.

2. Schema del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Si riporta di seguito lo schema del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi". Le regioni hanno la facoltà di organizzare, nel modo che ritengono più confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell'articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente. I. Parte generale:

1. descrizione del territorio;

2. banche dati;

3. cartografia di base;

4. supporti informatici;

5. analisi storica dei dati AIB;

6. obiettivi prioritari da difendere;

7. modello organizzativo. II. Previsione:

8. Le cause determinanti e i fattori predisponenti l'incendio;

9. Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate a mezzo di apposita cartografia tematica;

10. Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

11. I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione delle prevalenti caratteristiche anemologiche stagionali;

12. Gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

13. Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare. III. Prevenzione:

14. Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 353/2000;

15. La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonchè di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

16. Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

17. Le esigenze formative e la relativa programmazione;

18. Le attività informative. IV. Lotta attiva:

19. La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonchè le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

20. Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento;

21. Sale operative unificate permanenti (SOUP);

22. Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti; V. Sezione aree naturali protette regionale. VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato. VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. Contenuti dello schema di Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. I. Parte generale:

1. Descrizione del territorio: la descrizione dell'ambito territoriale regionale con la specificazione delle zone boscate, arborate, cespugliate, ecc., concorre a fornire gli elementi indispensabili per definire gli obiettivi prioritari da difendere.

2. Banche dati: le regioni sono tenute a costituire e ad aggiornare con cadenza annuale una base dati relativa a: gli incendi boschivi degli ultimi 5 anni (fonti: schede AIB-FN del CFS; comuni, comunità montane ed enti gestori delle aree protette, VVF); per quanto attiene la procedura per l'archiviazione dei fogli notizia incendi deve essere utilizzata quella del Ministero delle politiche agricole e forestali denominata AIBFNWIN. Il rilascio delle licenze e degli aggiornamenti software alle regioni avverrà a titolo gratuito a cura di detto Ministero. Le regioni sono tenute a trasmettere i propri file di dati AIB-FN al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile. Le regioni che abbiano già una propria procedura di archiviazione ed elaborazione dei fogli notizie incendi boschivi potranno mantenere i propri standard fornendo comunque al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile dati compatibili con le finalità previste; le reti di monitoraggio, avvistamento, telecomunicazione; gli interventi infrastrutturali e selvicolturali già effettuati; mezzi e materiali disponibili presso tutti i soggetti impegnati; le informazioni relative alle squadre di personale addetto alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva dislocate sul territorio (centro operativo e ambito territoriale di pertinenza; individuazione responsabile; nominativi, numeri telefonici, turnazione, grado di addestramento, dotazione individuale e settori di impiego degli addetti; mezzi a disposizione delle squadre, ecc.); le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi. L'eventuale utilizzo di sistemi GIS per la gestione delle informazioni richiede, ovviamente, che dette banche dati siano opportunamente e adeguatamente georeferenziate.

 

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